Sez. 3, Sentenza n. 3298 del 29/11/1973 (Rv. 367179 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI - DILIGENZA DELL'AVVOCATO - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL CLIENTE - RILEVABILITA - DOVERE DELL'AVVOCATO - CONDIZIONI - LIMITI - SUPERIORE ATTIVITA TECNICA-PROFESSIONALE - DANNI - RISARCIMENTO AL CLIENTE SOCCOMBENTE - COLPA GRAVE DELL'AVVOCATO - NECESSITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI - DILIGENZA DELL'AVVOCATO - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL CLIENTE - RILEVABILITA - DOVERE DELL'AVVOCATO - CONDIZIONI - LIMITI - SUPERIORE ATTIVITA TECNICA-PROFESSIONALE - DANNI - RISARCIMENTO AL CLIENTE SOCCOMBENTE - COLPA GRAVE DELL'AVVOCATO - NECESSITA.*
Rientra nella diligenza dell'avvocato medio il rilievo dell'avvenuta prescrizione del diritto vantato dal cliente, se risulta evidente la prospettabilita della relativa questione; supera, invece, i limiti della diligenza dell'avvocato medio il rilievo della prospettabilita di una questione di prescrizione, che implichi un impegno di attivita tecnico-professionale di livello superiore. In tale secondo caso l'avvocato e tenuto al risarcimento dei danni subiti dal cliente, soccombente in giudizio per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, proposta dalla controparte, solo se nel suo comportamento sia riscontrabile colpa grave. (V 3848/68, mass n 337294).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)