Sez. 2, Sentenza n. 5681 del 27/02/1984 Ud. (dep. 15/06/1984) Rv. 164874 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - ATTENUANTE PREVISTA PER IL CONCORRENTE CHE DISSOCIANDOSI DAGLI ALTRI SI ADOPERA PER AIUTARE CONCRETAMENTE L'AUTORITÀ NELLA RACCOLTA DI PROVE DECISIVE PER L'INDIVIDUAZIONE O LA CATTURA DEI CONCORRENTI - COMPORTAMENTO OPEROSO RICHIESTO PER CONCEDERLA - REQUISITI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - ATTENUANTE PREVISTA PER IL CONCORRENTE CHE DISSOCIANDOSI DAGLI ALTRI SI ADOPERA PER AIUTARE CONCRETAMENTE L'AUTORITÀ NELLA RACCOLTA DI PROVE DECISIVE PER L'INDIVIDUAZIONE O LA CATTURA DEI CONCORRENTI - COMPORTAMENTO OPEROSO RICHIESTO PER CONCEDERLA - REQUISITI.*
Il comportamento operoso dell'imputato previsto dall'attenuante di cui alla seconda ipotesi del quinto comma dell'art. 630 cod. pen., come risulta a seguito della normativa introdotta dall'articolo unico della legge 30 dicembre 1980 n. 894, per essere produttivo degli effetti notevolmente riduttivi della pena previsti dalla legge deve essere completo, inequivoco, non ritrattato, e rispondere possibilmente ad ogni sollecitazione di chi è incaricato di accertare la verità; deve corrispondere quindi al concetto espressamente indicato dal legislatore di dissociazione dai correi, che comprende anche una connotazione conclusiva, definitiva, senza riserve mentali o verbalmente espresse.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 630 com. 6, Legge 30/12/1980 num. 894
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)