Sez. 3, Sentenza n. 23270 del 09/11/2011 (Rv. 619593 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Regime successivo alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990 - Divieto - Riferibilità ad ogni eccezione non rilevabile d'ufficio - Sussistenza - Distinzione tra eccezioni in senso stretto ed altre eccezioni non rilevabili d'ufficio - Irrilevanza - Fattispecie in tema di eccezione di prescrizione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
La norma dell'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo vigente, successivo alla riforma recata dalla legge 26 novembre 1990, n. 353) si riferisce ad ogni eccezione non rilevabile d'ufficio, senza che possa distinguersi tra "eccezioni in senso stretto", per le quali opererebbe il divieto di "jus novorum" in appello, ed altre eccezioni non rilevabili d'ufficio, per le quali detto divieto non opererebbe. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva correttamente dichiarato inammissibile l'eccezione di prescrizione proposta per la prima volta in appello dall'Amministrazione pubblica, non potendo l'intempestività della deduzione trovare giustificazione nel preteso esercizio del potere-dovere della P.A. di corretta gestione delle risorse finanziarie pubbliche, tale da consentire di rimediare all'inerzia difensiva in primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2934
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)