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Sez. 2, Sentenza n. 9303 del 17/04/2009 (Rv. 608113 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Eccezione di prescrizione del diritto della controparte di accettare l'eredità tardivamente sollevata nel giudizio di primo grado - Formulazione per la prima volta con l'atto di appello - Inammissibilità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608113-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

L'eccezione di prescrizione del diritto della controparte di accettare l'eredità, tardivamente avanzata nel giudizio di primo grado dopo la chiusura dell'istruttoria e la rimessione della causa al collegio, è inammissibile, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., ove proposta per la prima volta con l'atto di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 470, Cod. Civ. art. 480 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)