Sez. L - , Sentenza n. 7675 del 24/03/2017 (Rv. 643575 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITÀ - DI MATERNITÀ | Indennità di maternità - Riconoscimento ex art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001 - Deroghe al limite dei sessanta giorni di cui al comma 3 dello stesso articolo - Aspettativa per motivi personali o di famiglia - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITÀ - DI MATERNITÀ
In tema di tutela delle lavoratrici madri, i periodi di assenza dal lavoro a titolo di aspettativa, congedo o permesso senza retribuzione, giustificati da motivi di famiglia o altre ragioni personali, non sono esclusi dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti al congedo di maternità di cui all’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001, in quanto le ipotesi di deroga di cui al comma 3 dello stesso articolo hanno un contenuto limitato, né tale esclusione è ingiustificata o discriminatoria, come chiarito dalla Corte cost. (sentenza n. 106 del 1980), nel vigore dell’art. 17 della l. n. 1204 del 1971, con riferimento alle ipotesi di assenza volontaria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 24 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 24 com. 3 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)