Sez. L - , Sentenza n. 5367 del 22/02/2019 (Rv. 653021 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Indennità giornaliera di maternità - Spettanza - Prolungamento del diritto dopo la risoluzione del rapporto - Condizioni - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ
In tema di tutela delle lavoratrici madri, il diritto all'indennità giornaliera di maternità spetta anche quando il periodo di congedo abbia avuto inizio dopo la risoluzione del rapporto, a condizione che tra la cessazione del rapporto stesso e l'inizio del congedo non siano decorsi più di sessanta giorni, da calcolarsi con riferimento alla data presunta del parto e non a quella effettiva, oppure che, trascorso detto termine, la lavoratrice sia disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione. (Nella fattispecie, il periodo di congedo, calcolato secondo il criterio indicato, era iniziato oltre sessanta giorni dopo la risoluzione del rapporto e la lavoratrice non poteva godere dell'indennità di disoccupazione avendone già usufruito per la durata massima).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)