Sez. 6, Sentenza n. 39428 del 31/03/2015 Ud. (dep. 30/09/2015) Rv. 264783 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO | Fattispecie prevista dal comma primo dell'art. 326 cod. pen. - Elemento oggettivo - Differenze con l'ipotesi delittuosa prevista dal comma terzo dello stesso articolo.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO
La rivelazione, da parte del pubblico ufficiale, di notizie di ufficio destinate a rimanere segrete, anche se avvenga verso corrispettivo in danaro o altra utilità (circostanza che può, se del caso, comportare il concorso con il reato di corruzione), integra l'ipotesi delittuosa prevista dal comma primo dell'art. 326 cod. pen., e non quella prevista dal successivo comma terzo, per la cui configurabilità occorre che l'utilizzazione illegittima della notizia si concreti in una condotta di suo autonomo e diretto sfruttamento o impiego da parte dell'"intraneus", pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)