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Sez. L, Sentenza n. 21511 del 11/08/2008 (Rv. 604172 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Autorità emittente ex art. 23 legge n. 689 del 1981 - Legittimazione all'impugnazione - Fondamento - Fattispecie relativa a provvedimenti sanzionatori emanati dall'Ispettorato del Lavoro di Bolzano.
Stato
decisa il 2008-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604172-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, l'autorità che ha emesso il provvedimento ingiuntivo è la sola parte passivamente legittimata e, in quanto tale, anche l'unica attivamente legittimata ad impugnare la sentenza conclusiva del giudizio che l'abbia vista soccombente. (Nella specie, la S.C. ha affermato il difetto della legittimazione ad impugnare della Provincia autonoma di Bolzano, posto che il giudizio era stato instaurato nei confronti dell'Ispettorato del lavoro, osservando che a nulla rilevava che le competenze già attribuite ad un organo statale, quale l'Ispettorato del lavoro, fossero state trasferite all'Ufficio Tutela sociale del lavoro, organo della Provincia autonoma).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)