Sez. L, Sentenza n. 6126 del 22/03/2005 (Rv. 580327 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Dell'autorità emittente ex art. 23 legge n. 689 del 1981 - Conseguenze - Provvedimenti sanzionatori emanati dalla Direzione Provinciale del lavoro - Legittimazione processuale per il giudizio di opposizione e per il relativo ricorso per cassazione - Della sola Direzione Provinciale e non del Ministero del lavoro.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE
Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, spetta soltanto all'autorità che l'ha emessa (nella specie, la Direzione Provinciale del lavoro) - in base ai principi speciali (di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689) che derogano i principi generali in materia di rappresentanza dello Stato - non solo la legittimazione passiva a resistere all'opposizione, ma anche la legittimazione attiva a proporre ricorso per cassazione (e, in genere, impugnazione) contro la sentenza di accoglimento della stessa opposizione. Ne consegue che non è ammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per cassazione - contro la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione - che sia proposto, come nella specie, dal Ministero gerarchicamente sovraordinato all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione opposta (quale, appunto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)