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Sez. 3, Sentenza n. 1968 del 19/05/1975 (Rv. 375674 - 01)

CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI GODIMENTO DEL FONDO - CONTRATTI DI MEZZADRIA STIPULATI DALL'AFFITTUARIO DEL TERRENO - CESSAZIONE DELLO AFFITTO - CONTINUAZIONE DELLA MEZZADRIA NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO DEL FONDO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375674-01

CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI GODIMENTO DEL FONDO - CONTRATTI DI MEZZADRIA STIPULATI DALL'AFFITTUARIO DEL TERRENO - CESSAZIONE DELLO AFFITTO - CONTINUAZIONE DELLA MEZZADRIA NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO DEL FONDO - ESCLUSIONE.*

L'art 2160 cod civ, il quale consente la continuazione della mezzadria nei confronti del nuovo titolare del diritto di godimento del fondo, non si applica, nel caso di cessazione dell'affitto, ai contratti di mezzadria stipulati dall'affittuario del terreno. Infatti, nel primo caso, si ha un mutamento della titolarita del diritto reale di godimento del fondo concesso a mezzadria, mentre nel secondo caso si ha solo una riespansione dell'unico diritto reale di godimento del fondo per effetto della cessazione del contratto di affitto, che determina il venir meno del contratto di mezzadria da esso dipendente. (Conf 1705/73, mass n 364630).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)