Sez. 1, Sentenza n. 5728 del 19/12/2013 Cc. (dep. 05/02/2014) Rv. 257924 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Interpretazione della Corte EDU - Spazio individuale minimo intramurario - Modalità di computo - Arredi - Rilevanza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto affinchè lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte EDU in data 8 gennaio 2013 nel caso Torreggiani c. Italia, dalla superficie lorda della cella deve essere detratta l'area occupata dagli arredi. (Conf. Sez. 1, n. 5729 del 2014, non massimata).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 27, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)