Sez. 1, Sentenza n. 13124 del 17/11/2016 Cc. (dep. 17/03/2017) Rv. 269514 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Interpretazione della Corte EDU - Spazio individuale minimo intramurario - Modalità di computo - Arredi - Letti a castello e armadi - Rilevanza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte EDU in data 8 gennaio 2013 nel caso Torreggiani c. Italia, dalla superficie lorda della cella devono essere detratte l'area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto, ove questo assuma la forma e struttura "a castello", e gli armadi, appoggiati o infissi stabilmente alle pareti o al suolo, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili come sgabelli o tavolini.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 6, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)