Sez. L, Sentenza n. 3747 del 11/04/1998 (Rv. 514451 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Aggressione da parte di estranei sul posto di lavoro - Occasione di lavoro - Presunzione in tal senso - Configurabilità - Superamento - Prova adeguata dei motivi estranei - Necessità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE
In caso di aggressione del lavoratore sul posto di lavoro del lavoratore da parte di estranei, non può escludersi il collegamento dell'episodio con l'attività lavorativa, ai fini del riconoscimento della occasione di lavoro e della conseguente configurabilità di un infortunio sul lavoro indennizzabile da parte dall'INAIL, se non sussistono precisi elementi sui motivi del litigio e sulle modalità dell'aggressione che facciano escludere la presunzione di un collegamento, non di pura coincidenza temporale e spaziale, tra l'episodio e l'attività lavorativa. (Nella specie era conseguita la morte del lavoratore; la S.C. ha annullato per vizio di motivazione la sentenza impugnata che apoditticamente aveva ritenuto che il litigio fosse scoppiato per futili motivi e per motivi strettamente personali non collegabili all'attività lavorativa, senza neanche considerare la prodotta sentenza penale di condanna dalla quale risulterebbe che gli aggressori intendevano "approfittare ingiustamente del materiale di cantiere").
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)