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Sez. L - , Sentenza n. 8476 del 31/03/2017 (Rv. 643593 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Divieto di assunzione ex art. 34 del d.lgs. n. 289 del 2002 - Ritardo nell'assunzione di un vincitore di concorso - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643593-01

IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nella vigenza dell'art. 34 del d.lgs. n. 289 del 2002, che ha posto un momentaneo divieto di reclutamento di nuovo personale, è legittimo il ritardo serbato dalla Pubblica Amministrazione nell'assunzione dei vincitori di concorso, posto che tale norma si pone quale misura interdittiva, limitata nel tempo e riconducibile a ragioni di controllo finanziario, funzionale all'avvio di una graduale rideterminazione delle piante organiche degli enti pubblici.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/12/2002 num. 289 art. 34 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)