Sez. L, Ordinanza n. 28395 del 05/11/2024 (Rv. 672682-01)
IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Divieto di assunzioni ex art. 1, comma 4, d. l. n. 138 del 2011 conv. con l. n. 148 del 2011 - Clausola di salvezza per le procedure concorsuali - Interpretazione - Differimento dell'assunzione all'esito della riduzione del personale preesistente - Necessità.
IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE
In tema di divieto di assunzioni per fini di contenimento della spesa pubblica, la c.d. clausola di salvezza per le procedure concorsuali di cui al periodo conclusivo dell'art. 1, comma 4, d.l. n. 138 del 2011, conv. con l. n. 148 del 2011, non impone l'immediata assunzione dei vincitori di concorso, ma la subordina alla conclusione delle procedure di riduzione del personale preesistente ed al raggiungimento della "spending review", essendo ogni diversa interpretazione della norma incompatibile con la sua finalità di blocco del "turn over".
Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 1 com. 4 CORTE COST., Legge 16/09/2011 num. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)