Sez. 1, Sentenza n. 5414 del 13/12/1977 (Rv. 389075 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - DOMANDA - TERMINE MINIMO DI COMPARIZIONE - COMPUTO - INOSSERVANZA - NULLITA DELLA CITAZIONE NON SANATA NE RILEVATA DAI GIUDICI DEL MERITO - CONSEGUENZE - CASSAZIONE SENZA RINVIO.*
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - DOMANDA - TERMINE MINIMO DI COMPARIZIONE - COMPUTO - INOSSERVANZA - NULLITA DELLA CITAZIONE NON SANATA NE RILEVATA DAI GIUDICI DEL MERITO - CONSEGUENZE - CASSAZIONE SENZA RINVIO.*
Il termine minimo per la comparizione davanti al pretore, previsto dall'art 313 secondo comma cod proc civ, come in genere tutti i termini di comparizione fissati dall'art 163 bis cod proc civ, e 'liberò, e, cioe, va computato escludendo sia il dies a quo (giorno della notificazione della citazione) che il dies ad quem (giorno della comparizione). La nullita della citazione per inosservanza di detto termine, che non sia stata sanata dalla Costituzione del convenuto, e non sia stata rilevata dai giudici del merito, comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione, vertendosi in ipotesi di mancata Costituzione di un valido rapporto processuale e di conseguente improseguibilita del giudizio (art 382 terzo comma cod proc civ). (V 546/73, mass n 362580; (V 3479/55; (V 4600/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 313 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)