Sez. 1, Ordinanza n. 26572 del 12/06/2026 Cc. (dep. 15/07/2026) Rv. 290281-01
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') | Rigetto del magistrato di sorveglianza della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa - Rimedio esperibile - Reclamo al tribunale di sorveglianza ex art. 35-bis ord. pen. - Sussistenza - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA')
In tema di impugnazioni, il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza abbia rigettato la richiesta del detenuto di invio al centro per la giustizia riparativa è reclamabile innanzi al tribunale di sorveglianza, secondo la procedura di cui all'art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354. (In applicazione del principio di conservazione delle impugnazioni, la Corte ha nel caso di specie qualificato il ricorso per cassazione presentato dal detenuto come reclamo, trasmettendo gli atti al giudice competente).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 7 com. 1 lett. C) CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)