Sez. 2, Sentenza n. 2141 del 26/03/1983 (Rv. 426997 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ AI PROCEDIMENTI CAUTELARI - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ AI PROCEDIMENTI CAUTELARI - LIMITI.*
Nei procedimenti cautelari - fra questi compreso il procedimento possessorio - l'eccezione al principio generale della sospensione dei termini durante il periodo feriale, stabilito dall'art. 3 legge 7 ottobre 1969 n. 742, opera con riguardo alla fase a carattere sommario, la quale è intrinsecamente caratterizzata dal requisito dell'urgenza senza necessità di una esplicita declaratoria; mentre nella successiva fase a rito ordinario (giudizio di merito, di convalida etc.) ove quell'urgenza viene per definizione a mancare, trova applicazione la regola generale della sospensione dei detti termini ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 742 del 1969. (Conf 4730/78, mass n 394421).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 670, Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Proc. Civ. art. 692 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)