Sez. 2, Sentenza n. 2758 del 07/05/1984 (Rv. 434797 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI DURANTE IL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITÀ - ALLA SOLA FASE SOMMARIA DEI PROCEDIMENTI POSSESSORI - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI DURANTE IL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITÀ - ALLA SOLA FASE SOMMARIA DEI PROCEDIMENTI POSSESSORI - FATTISPECIE.*
Nei procedimenti possessori, la deroga ex art. 3 della legge n. 742 del 1969 alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale si applica solo alla fase sommaria, intrinsecamente caratterizzata dal requisito dell'urgenza, non anche alla successiva fase a rito ordinario, e, pertanto, non opera quando la fase sommaria non abbia avuto luogo per non avere richiesto la parte - ovvero per avere ritenuto superflua il giudice - la pronuncia di provvedimenti interdittali e la causa sia stata trattata con cognizione piena e decisa nel merito con sentenza. (V 280/84, mass n 432550; (V 2635/83, mass n 427521; (V 2141/83, mass n 426997).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)