Sez. L, Sentenza n. 13924 del 09/11/2001 (Rv. 550149 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Mancata assunzione - Somme liquidate al lavoratore protetto a titolo risarcitorio - Art. 429 cod. proc. civ. - Applicabilità .
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
Le somme liquidate a favore del lavoratore protetto e non assunto, a titolo di risarcimento per l'ingiustificata inosservanza, da parte dell'imprenditore, dell'obbligo di assunzione, costituiscono crediti di lavoro e sono pertanto suscettibili di rivalutazione automatica e produttivi di interessi, anche d'ufficio, a norma dell'art. 429 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)