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Sez. L, Sentenza n. 13924 del 09/11/2001 (Rv. 550149 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Mancata assunzione - Somme liquidate al lavoratore protetto a titolo risarcitorio - Art. 429 cod. proc. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2001-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550149-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

Le somme liquidate a favore del lavoratore protetto e non assunto, a titolo di risarcimento per l'ingiustificata inosservanza, da parte dell'imprenditore, dell'obbligo di assunzione, costituiscono crediti di lavoro e sono pertanto suscettibili di rivalutazione automatica e produttivi di interessi, anche d'ufficio, a norma dell'art. 429 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)