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Sez. L, Sentenza n. 5732 del 20/12/1989 (Rv. 464652 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RIFIUTO ILLEGITTIMO DEL DATORE DI LAVORO - DIRITTO DEL LAVORATORE PROTETTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE - CRITERI - NATURA - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464652-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RIFIUTO ILLEGITTIMO DEL DATORE DI LAVORO - DIRITTO DEL LAVORATORE PROTETTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE - CRITERI - NATURA - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*

Il lavoratore protetto, avviato obbligatoriamente al lavoro ex legge n. 482 del 1968, ha diritto - nell'ipotesi in cui ne sia stata illegittimamente rifiutata l'assunzione da parte del datore di lavoro onerato - all'integrale risarcimento dei danni conseguenti alla mancata assunzione, la cui quantificazione deve essere commisurata a tutto il pregiudizio patrimoniale risentito dal lavoratore durante il periodo di inosservanza dell'Obbligo di assunzione, pregiudizio che è rappresentato dai salari o dagli stipendi che avrebbe percepito il lavoratore se fosse stato costituito il rapporto e che - in quanto costituente credito di lavoro - è suscettibile di rivalutazione automatica ex art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.. (V 1566/88, mass n 457627; (V 892/88, mass n 457272).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)