Sez. 1, Sentenza n. 2605 del 16/09/1971 (Rv. 353723 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO - PRESUNZIONE DI RILASCIO ALL'ESTERO DELLA PROCURA - INSUSSISTENZA - PROVA SPECIFICA - NECESSITA - MANDATO RILASCIATO ALL'ESTERO E CONTESTUALE AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL DIFENSORE - INVALIDITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO - PRESUNZIONE DI RILASCIO ALL'ESTERO DELLA PROCURA - INSUSSISTENZA - PROVA SPECIFICA - NECESSITA - MANDATO RILASCIATO ALL'ESTERO E CONTESTUALE AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL DIFENSORE - INVALIDITA.*
La residenza all'estero del mandante e di per se inidonea a far ritenere che ivi sia stato rilasciato il mandato quando manchi la indicazione del luogo del conferimentò in tal caso la prova della invalidita del mandato, sul presupposto che sia stato rilasciato all'estero, deve essere fornita da colui che afferma tale circostanza. Il mandato alle liti, ove risulti rilasciato all'estero ed autenticato nella sottoscrizione dal difensore, e invalido, perche la limitazione spaziale del potere di certificazione del difensore stesso allo ambito del territorio nazionale pur non risultando esplicitamente stabilita dall'art 83 cod proc civ, deriva dal principio generale per cui la Competenza in materia non puo estendersi oltre i limiti del territorio dello stato. (V 287'68, mass n 331203).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)