diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2121 del 03/12/2008 Ud. (dep. 20/01/2009) Rv. 242274 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - SOSTANZE VIETATE - IN GENERE | Prodotti ittici - Commercializzazione di prodotti nocivi - Preesistenti controlli pubblici igienici - Esenzione del commerciante dal dovere di adottare le opportune precauzioni - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242274-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - SOSTANZE VIETATE - IN GENERE

In tema di igiene degli alimenti con particolare riguardo ai prodotti della pesca, l'esistenza di controlli pubblici, sia pure sistematici, finalizzati a garantire l'igienità delle operazioni di cattura e di successiva commercializzazione, non sottrae i commercianti al generale dovere di porre in essere ogni opportuna precauzione idonea ad evitare l'immissione sul mercato di prodotti dannosi o, comunque, non conformi a legge.(Fattispecie, relativa al reato di cui all'art. 5 lett. d), L. n. 283 del 1962, di messa in vendita di due pesci, della specie "coda di rospo", invasi da parassiti).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 n. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)