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Sez. 3, Sentenza n. 15185 del 07/02/2003 Ud. (dep. 01/04/2003) Rv. 224713 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - SOSTANZE VIETATE - IN GENERE | Prodotti ittici - Commercializzazione di prodotti nocivi - Precauzioni da adottare da parte dei commercianti pur in presenza di controlli pubblici finalizzati a garantire l'igienicità delle operazioni di cattura e successiva commercializzazione -.
Stato
decisa il 2003-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224713-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - SOSTANZE VIETATE - IN GENERE

In tema di disciplina igienica degli alimenti, con particolare riguardo ai prodotti della pesca, l'esistenza di controlli pubblici, sia pure sistematici, finalizzati a garantire l'igienità delle operazioni di cattura e di successiva commercializzazione dei suddetti prodotti, non sottrae i commercianti al generale dovere di porre in essere ogni opportuna precauzione idonea ad evitare l'immissione sul mercato di prodotti dannosi o, comunque, non conformi a legge. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 5, lett. d, della legge 30.4.1962 n. 283, per avere egli detenuto per la vendita pesci della specie "lanzardi" invasi da parassiti, ai quali la detta specie era, anche per quanto a conoscenza del medesimo imputato, particolarmente soggetta).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 n. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)