Sez. 3, Sentenza n. 5236 del 23/04/1996 Ud. (dep. 27/05/1996) Rv. 204981 - 01
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (singoli prodotti) - Pesci e prodotti ittici | Commercio al dettaglio di mitili in "confezioni" - Precauzioni igienico sanitarie - Individuazione - Analisi del prodotto - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (singoli prodotti) - Pesci e prodotti ittici
Colui che pone in commercio al dettaglio mitili in "confezioni" deve adottare tutte le precauzioni igienico sanitarie riguardanti sia la conservazione di esse, sia i locali, i banchi e le modalita di esposizione e di vendita; non può esigersi, per', che egli effettui anche le analisi del prodotto, perché il tempo necessario per l'esperimento di esse e per la conseguenza dei risultati determinerebbe il deperimento dell'alimento (incommestibile dopo cinque giorni) e quindi l'impossibilità di immetterlo al consumo. (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio di sentenza di condanna per detenzione a fine di vendita di mitili con carica microbica superiore a quella consentita, la S.C. ha osservato che non emergevano contestazioni quanto alle condizioni igieniche di conservazione e di vendita dei mitili e risultava che questi erano contenuti in "confezioni originali", senza alcuna manomissione degli involucri, le "confezioni", inoltre, non presentavano segni di alterazione ed erano conformi alle norme di legge).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 19, Legge 02/05/1977 num. 192
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)