Sez. 3, Sentenza n. 2867 del 26/04/1983 (Rv. 427781 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - REMISSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI COMPETENZA - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONE - DECLARATORIA DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO NEGATA DAL PRIMO GIUDICE - REMISSIONE DELLA CAUSA - OBBLIGATORIETÀ - DECISIONE IN SENSO POSITIVO DI UNA QUESTIONE DI COMPETENZA - DECISIONE NEL MERITO - ASSENSO DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - REMISSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI COMPETENZA - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONE - DECLARATORIA DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO NEGATA DAL PRIMO GIUDICE - REMISSIONE DELLA CAUSA - OBBLIGATORIETÀ - DECISIONE IN SENSO POSITIVO DI UNA QUESTIONE DI COMPETENZA - DECISIONE NEL MERITO - ASSENSO DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO.*
Mentre il giudice dell'appello deve rimandare le parti davanti al primo giudice se, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiari che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, deve, invece, decidere in secondo grado nel merito qualora risolva in senso positivo una questione di Competenza, in quanto la rimessione è prevista solo nel caso del pretore che, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiari la Competenza di quest'ultimo (art. 353, ultimo comma, cod. proc. civ.).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)