Sez. L, Sentenza n. 2205 del 16/03/1996 (Rv. 496379 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI COMPETENZA | Esclusione - Decisione della causa nel merito previa risoluzione della questione di competenza - Legittimità - Regolamento d'ufficio per conflitto virtuale di competenza - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI COMPETENZA
L'erronea dichiarazione di incompetenza da parte del giudice "a quo" non rientra in nessun caso fra le ipotesi di remissione al primo giudice tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.., giacché il terzo comma del menzionato articolo 353, che quella remissione prevedeva nel solo caso in cui il Pretore in riforma della sentenza del Conciliatore avesse dichiarato la competenza di quest'ultimo (già inoperante per la prevista ricorribilità in cassazione delle sentenze del Conciliatore a seguito della nuova formulazione dell'art. 339 cod. proc. civ. introdotta dall'art. 5 della legge 30 luglio 1984, n. 399) è stato esplicitamente abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 1993, per effetto dell'art. 89 della legge 26 novembre 1990 n. 353. Pertanto quando il giudice d'appello, risolta positivamente, in riforma della sentenza impugnata, la questione di competenza del giudice di primo grado, pronunzia nel merito in secondo grado (nella specie, decidendo circa l'eccezione di giudicato) egli esercita ritualmente e correttamente la propria "potestas decidendi", essendogli preclusa la possibilità di rimettere la causa al primo giudice, con l'ulteriore conseguenza che, per effetto della decisione di merito, incompatibile con la denuncia di un conflitto virtuale di competenza, vengono meno le condizioni di proponibilità del regolamento d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 5 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)