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Sez. 2, Sentenza n. 1567 del 28/02/1996 (Rv. 496064 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI | Declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario negata dal primo giudice - Rimessione della causa - Obbligatorietà - Decisione in senso positivo di una questione di competenza - Rimessione della causa - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496064-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI

Il giudice dell'appello mentre, a norma dell'art. 353 primo comma cod. proc. civ., deve rimettere le parti davanti al primo giudice se, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiari che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, deve, invece, decidere nel merito in secondo grado qualora risolva in senso positivo una questione di competenza, posto che, in tal caso, la rimessione è prevista dal menzionato art. 353, ultimo comma, cod. proc. civ. solo nel caso del pretore che, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiari la competenza di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)