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Sez. L, Sentenza n. 7854 del 19/05/2003 (Rv. 563324 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Domanda di rendita da malattia professionale per una determinata patologia - Mancato raggiungimento della soglia di indennizzabilità - Richiesta nel giudizio di appello di rendita in relazione a diversa patologia riconducibile a distinto inquadramento tabellare - Novità della "causa petendi" e del "petitum" - Sussistenza - Conseguenze - Inammissibilità della domanda nuova - Disciplina ex art. 53 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563324-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE

Chiesto in giudizio l'accertamento del diritto ad indennità per malattia professionale in relazione a determinate patologie (nella specie, silicosi polmonare, malattia vascolare da vibranti, ipoacusia), qualora l'assicurato, risultando dalla consulenza tecnica espletata il mancato raggiungimento del grado minimo di invalidità, deduca nel giudizio di appello la esistenza di patologie diverse da quelle comprese nell'accertamento chiesto nel giudizio di primo grado e riconducibili ad un distinto inquadramento tabellare (nella specie, broncopneumopatia da silicati e calcari, malattia osteoarticolare ed angioneurotica causata da vibrazioni meccaniche), è ravvisabile non già una mera "emendatio", ma un inammissibile mutamento della domanda, con introduzione sia di una nuova "causa petendi", con elementi di diritto e circostanze di fatto in precedenza non dedotte, sia di un nuovo "petitum". In tal caso, infatti, viene posto a fondamento della domanda un fatto costitutivo diverso, onde non trova applicazione l'art. 53 del d.P.R. n. 1124 del 1965, secondo il quale l'assicurato non ha l'onere di qualificare la malattia professionale denunciata, bensì soltanto di allegare alla denuncia una relazione particolareggiata della sintomatologia da lui accusata e di quella rilevata dal medico certificatore, in quanto una domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale la quale, ancorché non coincidente con quella denunciata, rientri pur sempre, anche se implicante una diversa qualificazione tabellare, nel quadro della sintomatologia allegata e sia relativa alla lavorazione dedotta, non può essere considerata nuova, trattandosi in tal caso di mera diversità di qualificazione dello stesso fatto costitutivo già allegato, consentita, in sede giudiziaria, anche al giudice di appello, previo esperimento, se necessario, di una nuova consulenza tecnica.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 145 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 146, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)