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Sez. L, Sentenza n. 6012 del 08/11/1988 (Rv. 460440 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - INDAGINE AMMINISTRATIVA RELATIVA AD UNA DATA TECNOPATIA E CONSEGUENTE DOMANDA GIUDIZIALE - SUCCESSIVA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DI DIVERSA MALATTIA RISCONTRATA DAL C.T.U. - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460440-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - INDAGINE AMMINISTRATIVA RELATIVA AD UNA DATA TECNOPATIA E CONSEGUENTE DOMANDA GIUDIZIALE - SUCCESSIVA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DI DIVERSA MALATTIA RISCONTRATA DAL C.T.U. - INAMMISSIBILITÀ.*

In tema di malattie professionali, ove l'indagine in Sede amministrativa abbia riguardato, ancorché in base all'allegazione soltanto dei sintomi da parte dell'assicurato, la sussistenza di una data tecnopatia (nella specie lesione retinica) e di questa stessa sia stato richiesto l'accertamento in Sede giudiziaria, la successiva istanza di riconoscimento della diversa malattia riscontrata dal C.T.U. (nella specie tossicosi da trielina), configura non una mera "emendatio", ma una vera e propria domanda nuova, rispetto a quella introduttiva del giudizio e come tale, non potendo prescindere dal previo esperimento della relativa procedura amministrativa, inammissibile. (V 2212/86, mass n 445365; (Conf 2936/87, mass n 452047).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 443, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)