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Sez. L, Sentenza n. 1199 del 19/02/1990 (Rv. 465392 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - INTERVENTO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO RELATIVO - NATURA COSTITUTIVA - EFFETTO RETROATTIVO - OBBLIGO DI ANTICIPAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - MOMENTO DETERMINANTE - PERIODO COMPRESO TRA LA SOSPENSIONE DEL RAPPORTO E L'AMMISSIONE ALL'INTERVENTO - OBBLIGO ANTICIPATIVO AUTONOMO - INSUSSISTENZA - OBBLIGAZIONE RETRIBUTIVA - CONDIZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465392-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - INTERVENTO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO RELATIVO - NATURA COSTITUTIVA - EFFETTO RETROATTIVO - OBBLIGO DI ANTICIPAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - MOMENTO DETERMINANTE - PERIODO COMPRESO TRA LA SOSPENSIONE DEL RAPPORTO E L'AMMISSIONE ALL'INTERVENTO - OBBLIGO ANTICIPATIVO AUTONOMO - INSUSSISTENZA - OBBLIGAZIONE RETRIBUTIVA - CONDIZIONE - LIMITI.*

Con riguardo all'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni il provvedimento amministrativo (emanato dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con il prescritto concerto degli altri ministri e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative) ha natura costitutiva del diritto all'integrazione salariale e del correlativo Obbligo dell'ente erogatore, e spiega effetto retroattivamente fino al momento della presentazione della domanda; consegue che il datore di lavoro, il quale abbia chiesto tale intervento e che è tenuto ad anticiparne il pagamento ai lavoratori sospesi in nome e per conto dell'ente erogatore, per poi esserne successivamente rimborsato, non è obbligato a siffatta anticipazione fino a quando non sia stato emesso il suddetto provvedimento amministrativo favorevole, giacché anteriormente ad esso non sussiste l'obbligazione dell'ente; né in tale periodo (dalla sospensione del rapporto all'ammissione dell'intervento) sussiste alcun Obbligo anticipativo autonomo a carico del medesimo datore di lavoro, il quale rimane invece obbligato al pagamento delle retribuzioni (oltre all'eventuale risarcimento del danno) in caso di rigetto della richiesta di intervento, salva la prova dell'esistenza di una valida causa di impossibilità sopravvenuta. (V 3556/89, mass n 463527; (V 2908/87, mass n 452023).*

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 3, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)