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Sez. 2, Sentenza n. 12415 del 16/06/2015 (Rv. 635624 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - COSTITUZIONE DELLE PARTI - IN GENERE | Atto di riassunzione - Notificazione al difensore munito di poteri di mera assistenza della parte - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635624-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - COSTITUZIONE DELLE PARTI - IN GENERE

L'atto di riassunzione della causa, conseguente alla declaratoria di incompetenza pronunciata dal pretore, deve essere notificato, ai sensi dell'art. 170 cod. proc. civ., all'avvocato dichiaratosi procuratore costituito della parte, la quale, in forza della formulazione dell'art. 82 cod. proc. civ. applicabile "ratione temporis", può stare in giudizio pure con la sola assistenza di difensore privo di rappresentanza processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 61, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)