Sez. 3, Sentenza n. 8606 del 12/04/2006 (Rv. 589307 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Pendenza di un giudizio di merito e relativa sentenza - Efficacia interruttiva della prescrizione - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie in tema di esecuzione di provvedimento cautelare e recupero di quanto erogato dopo il rigetto nel merito della domanda.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
In tema di atti interruttivi della prescrizione, qualora in seguito a provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ. instaurato da assegnatari di alloggi Iacp, l'ente provveda all'esecuzione di opere edili nello stabile locato e la causa di merito sia definita con il rigetto della domanda, la pendenza di questo giudizio (e la relativa sentenza) non hanno effetto interruttivo della prescrizione in relazione alla pretesa di rimborso di quanto speso dall'ente per l'esecuzione dei lavori, ove nel giudizio di merito successivo all'ordinanza cautelare detta pretesa non sia stata fatta ritualmente valere, atteso che l'atto di costituzione in mora deve contenere l'esplicitazione della richiesta del creditore e deve essere comunicato direttamente al debitore e non al suo procuratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)