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Sez. 1, Sentenza n. 13669 del 07/12/1999 (Rv. 531916 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Atti di impulso processuale successivi all'atto introduttivo - Efficacia interruttiva della prescrizione - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie in tema di appello proposto avverso sentenza emessa in giudizio estinto.
Stato
decisa il 1999-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531916-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

Gli atti di impulso processuale successivi all'atto introduttivo del procedimento estinto possono spiegare autonoma efficacia interruttiva della prescrizione purché abbiano i connotati dell'atto di costituzione in mora del debitore, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, cod.civ., e cioè contengano una richiesta di pagamento comunicata direttamente al debitore. Non possono essere, pertanto, ravvisati gli estremi dell'atto interruttivo nel gravame proposto avverso la sentenza del giudice di primo grado emessa in un giudizio estinto, sia perché esso non è diretto personalmente alla parte ma al suo procuratore e sia soprattutto perché, per sua natura, tale gravame non ha il contenuto di un atto di costituzione in mora, essendo diretto al riesame della sentenza di primo grado, nei limiti del devoluto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943 com. 4, Cod. Civ. art. 2945 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)