Sez. 5, Sentenza n. 42827 del 16/07/2014 Ud. (dep. 13/10/2014) Rv. 262114 - 01
GIUDICE DI PACE - ORGANI GIUDIZIARI - GIUDICE - COMPETENZA PER CONNESSIONE | Giudizio di appello - Riqualificazione del fatto in un reato di competenza del giudice di pace - Declaratoria di incompetenza - Esclusione - Decisione nel merito - Possibilità - Fattispecie.
GIUDICE DI PACE - ORGANI GIUDIZIARI - GIUDICE - COMPETENZA PER CONNESSIONE
La Corte di appello, quando, riqualificando un fatto giudicato dal tribunale, lo riconduce ad una fattispecie di reato di competenza del giudice di pace, può decidere, anche fuori dai casi previsti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 74 del 2000, nel merito della impugnazione senza dover trasmettere gli atti al pubblico ministero e dichiarare contestualmente la competenza del giudice di pace. (Fattispecie in tema di derubricazione del reato di lesioni da gravi a lievi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 74 art. 4, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 74 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 74 art. 48, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 74 art. 52, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 74 art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)