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Sez. U - , Sentenza n. 28908 del 27/09/2018 Ud. (dep. 03/07/2019) Rv. 275869 - 01

COMPETENZA - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ | Reati di competenza del giudice di pace giudicati da giudice superiore – Incompetenza di questi – Rilevabilità in ogni stato grado e grado del processo – Sussistenza - Riqualificazione in reato del giudice di pace – Persistente competenza del giudice togato - Presupposti.
Stato
decisa il 2018-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275869-01

COMPETENZA - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ

L'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo ex art. 48 d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, cod. proc. pen., ferma restando, in caso di riqualificazione del fatto in un reato di competenza del giudice di pace, la competenza del giudice togato in applicazione del criterio della "perpetuatio iurisdictionis" purché il reato gli sia stato correttamente attribuito "ab origine" e la riqualificazione sia dovuta ad acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso del processo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 48, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)