Sez. 1, Ordinanza n. 26761 del 06/11/2008 (Rv. 605291 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Danno patrimoniale - Indennizzabilità - Condizioni - Nesso causale con il ritardo irragionevole del processo - Necessità - Risarcimento di perdite patrimoniali azionabili nel giudizio eccessivamente protrattosi - Riconducibilità al danno patrimoniale da equa riparazione - Esclusione - Conseguenze - Mancata percezione di emolumenti per negazione o posticipazione indebite di avanzamento professionale richiesto giudizialmente - Danno patrimoniale per durata eccessiva del giudizio sul diritto all'avanzamento professionale - Esclusione - Responsabilità per detto danno della P.A. datrice di lavoro - Configurabilità - Condizioni.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Nel giudizio per equa riparazione, il danno patrimoniale risarcibile è solo quello che derivi da ritardo irragionevole del processo secondo il principio della normale sequenza causale, non potendo, quindi, ricondursi nell'ambito di detto danno le poste economiche che avrebbero dovuto e potuto essere dedotte nel giudizio della cui eccessiva durata ci si duole. Ne consegue che non è risarcibile dallo Stato apparato, come danno patrimoniale per l'eccessiva durata di un processo diretto a riconoscere un avanzamento professionale, il mancato conseguimento di differenze retributive o di indennità di posizione determinato dalla negazione o dalla posticipazione indebite dell'avanzamento stesso, dovendo tali voci, se del caso, gravare in via esclusiva sulla P.A. datrice di lavoro, che con il suo contegno antigiuridico ebbe a cagionare direttamente le relative perdite patrimoniali.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)