Sez. U, Sentenza n. 5130 del 07/10/1982 (Rv. 423004 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - CONTROVERSIE SOGGETTE AL RITO DEL LAVORO - SOSPENSIONE DEI TERMINI NEL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - CONTROVERSIE SOGGETTE AL RITO DEL LAVORO - SOSPENSIONE DEI TERMINI NEL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*
Nelle cause di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, soggette al rito di cui agli artt. 409 e segg. (nuovo testo) cod. proc. civ., i termini processuali, ivi compreso il termine annuale di decadenza dall'impugnazione fissato dall'art. 327 cod. proc. civ., non sono sottoposti a sospensione durante il periodo feriale (art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742). (V 6384/80, mass n 410128).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)