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Sez. U, Sentenza n. 5130 del 07/10/1982 (Rv. 423004 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - CONTROVERSIE SOGGETTE AL RITO DEL LAVORO - SOSPENSIONE DEI TERMINI NEL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423004-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - CONTROVERSIE SOGGETTE AL RITO DEL LAVORO - SOSPENSIONE DEI TERMINI NEL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*

Nelle cause di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, soggette al rito di cui agli artt. 409 e segg. (nuovo testo) cod. proc. civ., i termini processuali, ivi compreso il termine annuale di decadenza dall'impugnazione fissato dall'art. 327 cod. proc. civ., non sono sottoposti a sospensione durante il periodo feriale (art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742). (V 6384/80, mass n 410128).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)