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Sez. L, Sentenza n. 6384 del 10/12/1980 (Rv. 410128 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - CONTROVERSIE SOGGETTE AL RITO DEL LAVORO - SOSPENSIONE DEI TERMINI NEL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 3 DELLA LEGGE N 742 DEL 1969 IN RIFERIMENTO ALL'ART 3 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1980-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410128-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - CONTROVERSIE SOGGETTE AL RITO DEL LAVORO - SOSPENSIONE DEI TERMINI NEL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 3 DELLA LEGGE N 742 DEL 1969 IN RIFERIMENTO ALL'ART 3 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 3 della legge 7 ottobre 1969 n 742, nella parte in cui esclude la sospensione dei termini processuali per le controversie soggette al rito del lavoro, in riferimento all'art 3 cost, per il fatto di non riconoscere anche al lavoratore, come a tutte le parti e rispettivi difensori una prorogatio di quarantacinque giorni nel decorso dei termini processuali, in quanto l'esclusione delle controversie che riguardano il lavoratore dai limiti temporali degli altri procedimenti si giustifica in considerazione del bisogno di tutela immediata che ha il lavoratore nell'Esercizio dei suoi diritti.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)