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Sez. L, Sentenza n. 21063 del 04/08/2008 (Rv. 604170 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva in base all'art. 23 della legge n. 56 del 1987 - Necessaria individuazione di ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero fissazione di un termine di durata dell'autorizzazione all'assunzione a termine - Insussistenza - Fattispecie relativa ad assunzioni a tempo determinato di dipendenti postali.
Stato
decisa il 2008-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604170-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

L'attribuzione alla contrattazione collettiva, ex art. 56 della legge n. 56 del 1987, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla legge n. 230 del 1962, discende dall'intento del legislatore di considerare l'esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l'unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all'autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato.(Fattispecie relativa ad assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall'accordo integrativo 25 settembre 1997).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)