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Sez. L, Sentenza n. 6010 del 12/03/2009 (Rv. 607438 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Regime di cui alla l. 56 del 1987 - Facoltà delle organizzazioni sindacali di individuare ulteriori ipotesi di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro - Condizioni - Determinazione delle percentuali di lavoratori a termine sul totale dei dipendenti - Necessità - Fattispecie relativa ad assunzioni a termine di ufficiali di riscossione.
Stato
decisa il 2009-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607438-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Nel regime di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, la facoltà delle organizzazioni sindacali di individuare ulteriori ipotesi di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro è subordinata dall'art. 23 alla determinazione delle percentuali di lavoratori che possono essere assunti con contratto a termine sul totale dei dipendenti; pertanto, non è sufficiente l'indicazione del numero massimo di contratti a termine, occorrendo altresì, a garanzia di trasparenza ed a pena di invalidità dell'apposizione del termine nei contratti stipulati in base all'ipotesi individuata ex art. 23 citato, l'indicazione del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, sì da potersi verificare il rapporto percentuale tra lavoratori stabili e a termine (fattispecie relativa ad assunzioni a termine di ufficiali di riscossione).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 09/03/1998, Contr. Coll. 07/01/1999, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., DPR 06/09/2001 num. 368 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)