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Sez. 1, Sentenza n. 15224 del 04/07/2006 (Rv. 592920 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Disciplina sanzionatoria degli assegni bancari e postali applicabile alle violazioni che all'epoca della commisione costituivano illeciti penali - Depenalizzazione per effetto del d.lgs. n. 507 del 1999 - Opposizione ax artt. 22 e 23 L. n. 689 del 1981 - Avverso ordinanza - Ingiunzione - Proponibilità.
Stato
decisa il 2006-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592920-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE

In tema di disciplina sanzionatoria degli assegni bancari e postali, e in particolare di quella applicabile alle violazioni che, all'epoca della commissione, costituivano illeciti penali poi depenalizzati per effetto del d.lgs. 30.12.1999 n. 507, l'opposizione ex artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 è proponibile soltanto avverso l'ordinanza - ingiunzione con la quale il prefetto, all'esito del procedimento avviato con la trasmissione all'autorità amministrativa, da parte dell'autorità giudiziaria, degli atti concernenti le violazioni depenalizzate, ingiunga il pagamento della sanzione, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689 del 1981.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)