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Sez. U, Sentenza n. 6538 del 18/03/2010 (Rv. 612299 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO | Costituzione di parte civile del curatore nel processo penale per bancarotta fraudolenta - Conseguenze nel giudizio civile ex art. 64 della legge fall. - Estinzione del giudizio civile introdotto precedentemente - Esclusione - Sospensione del giudizio civile introdotto successivamente - Esclusione - Fondamento - Estensione della domanda risarcitoria al terzo convenuto nel giudizio civile - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612299-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO

La costituzione di parte civile del curatore fallimentare nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta a carico del fallito (nella specie, a carico degli amministratori della società fallita) non determina l'estinzione del giudizio civile precedentemente introdotto ai sensi dell'art. 64 della legge fall., né la sospensione di quello introdotto successivamente, neppure nel caso in cui il curatore sia stato autorizzato ad estendere la domanda risarcitoria, fondata sui medesimi fatti, al terzo convenuto nel giudizio civile, in qualità di responsabile civile, in quanto si tratta di domande diverse ed, anzi, aventi "causae petendi" opposte, dato che la domanda risarcitoria si fonda su di un fatto illecito-reato e l'altra riguarda un atto lecito, che può essere dichiarato inefficacie anche qualora al disponente ed al beneficiario non si possa rimproverare alcunché; inoltre, il "petitum" dell'azione risarcitoria è rivolto a conseguire la reintegrazione del patrimonio del soggetto depauperato dall'illecito mediante la corresponsione dell'equivalente pecuniario del pregiudizio subito, mentre, nella fattispecie di cui all'art. 64 della legge fall., l'azione ha per oggetto la sanzione di inefficacia del pagamento eseguito dal "solvens" e la restituzione della somma pagata assume carattere strumentale al fine della ricostituzione della massa fallimentare nella consistenza originaria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 306, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)