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Sez. 3, Sentenza n. 1569 del 01/06/1974 (Rv. 369732 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA - TACITA - NOZIONE - CONSEGNA DELL'OPERA - RICEVIMENTO SENZA RISERVE - ACCETTAZIONE TACITA - CONFIGURABILITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369732-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA - TACITA - NOZIONE - CONSEGNA DELL'OPERA - RICEVIMENTO SENZA RISERVE - ACCETTAZIONE TACITA - CONFIGURABILITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Nel rapporto di appalto, si ha accettazione tacita quando il committente compie un atto che presuppone necessariamente la volonta di accettare l'opera e che sarebbe incompatibile con quella di non accettarla o di accettarla condizionatamente; sicche il ricevimento della consegna dell'opera senza riserve, previsto nel quarto comma dell'art 1665 cod civ, costituisce un caso tipico di accettazione tacita ed importa rinuncia del committente al diritto di verifica ai sensi del primo comma dell'art 1667 cod civ, precludendo la possibilita di far valere, sia in via di Azione che in via di eccezione, i cosiddetti difetti palesi. L'accertamento del giudice di merito, in tema di appalto, dell'accettazione tacita dell'opera da parte del committente costituisce apprezzamento di mero fatto, ed e, come tale, incensurabile in Sede di legittimita, ove risulti sorretto da motivazione congrua ed adeguata ed immune da vizi logici e da errori di diritto. (V 2010'72, mass n 359152).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1667

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)