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Sez. 1, Sentenza n. 1573 del 23/05/1972 (Rv. 358311 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - OGGETTO - VINCOLO DEGLI ACCERTAMENTI PER IMPOSTE ERARIALI - INSUSSISTENZA PER EFFETTO DEL DLLT N 62 DEL 1945 - OBBLIGO DI OSSERVANZA DELL'ART 117 DEL RD N 1175 DEL 1931 - PERSISTENZA - OMESSA MOTIVAZIONE SULLE MAGGIORAZIONI - NULLITA ASSOLUTA DELLO ACCERTAMENTO - ESCLUSIONE - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358311-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - OGGETTO - VINCOLO DEGLI ACCERTAMENTI PER IMPOSTE ERARIALI - INSUSSISTENZA PER EFFETTO DEL DLLT N 62 DEL 1945 - OBBLIGO DI OSSERVANZA DELL'ART 117 DEL RD N 1175 DEL 1931 - PERSISTENZA - OMESSA MOTIVAZIONE SULLE MAGGIORAZIONI - NULLITA ASSOLUTA DELLO ACCERTAMENTO - ESCLUSIONE - SANATORIA - CONDIZIONI.*

Per effetto del dllt 8 marzo 1945, n 90, che ha abrogato l'art 119 del RD 14 settembre 1931, n 1175, e dell'art 18 della legge 16 settembre 1960, n 1014, negli accertamenti dell'imposta di famiglia i comuni non sono piu vincolati ad attenersi alla valutazione dei redditi effettuata in Sede di imposte erariali, ma sono sempre tenuti all'osservanza dell'art 117 del tufl che consente il ricorso al metodo induttivo come mezzo sussidiario ed integrativo di quello analitico, ed hanno l'Obbligo di motivare adeguatamente le maggiorazioni sulla base dei criteri ed indici di agiatezza indicati dall'art 117 citato. La mancata motivazione, peraltro, non determina la nullita assoluta dell'atto di accertamento, senza alcuna possibilita di sanatoria, potendosi sopperire alla mancata specificazione e contestazione dei fatti-indice su cui si fonda la valutazione dell'imponibile nel corso del procedimento davanti alle commissioni tributarie, alle quali sono tuttora attribuite in materia poteri di indagine, di richiesta di dati e di raccolta di prova, sicche l'accertamento in materia di imposta di famiglia non cristallizza l'oggetto della pretesa tributaria. (V 1241'70, mass n 346902 e 346903; 1844'68, mass n 333788). (V 2147'66, mass n 324183).*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 119, Legge 16/09/1960 num. 1014 art. 18, Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)