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Sez. 1 - , Ordinanza n. 18485 del 12/07/2018 (Rv. 649576 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - Nullità - Efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione - Esclusione - Sanatoria successiva - Incidenza sul corso della prescrizione - "Ex nunc" - Retroattività al momento della notifica nulla - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649576-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE

In tema di applicazione degli artt. 2943, comma 1 e 2945, comma 2, c.c., la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio impedisce l'interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione del suo corso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, a nulla rilevando, in senso contrario, la mera possibilità che la nullità sia successivamente sanata, e fermo restando che, qualora la sanatoria processuale abbia poi effettivamente luogo, i relativi effetti sul corso della prescrizione decorrono dal momento della sanatoria medesima, senza efficacia retroattiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)