Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14148 del 08/07/2020 (Rv. 658416 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE | Credito azionato in giudizio - Nullità di tutti gli atti processuali - Rimessione al primo giudice - Notifica della sentenza di primo grado andata a buon fine - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Fondamento - Appello del convenuto contumace in primo grado - Idoneità a sospendere la prescrizione - Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE
In materia di prescrizione, ove un credito risarcitorio sia stato azionato con atto di citazione invalidamente notificato ed in sede di legittimità sia stato pronunciato l'annullamento del giudizio con conseguente nullità di tutti gli atti processuali e rimessione della causa al primo giudice, la notifica della sentenza di condanna di primo grado andata a buon fine è comunque idonea ad interrompere la prescrizione, in quanto la richiesta della predetta notifica costituisce atto inequivocamente diretto all'esercizio del diritto rivendicato nel medesimo giudizio definito con la sentenza in questione, mentre l'appello del convenuto contumace in primo grado è idoneo a sospendere la prescrizione stessa, assumendo valore idoneo a giustificare un effetto interruttivo cd. permanente, cioè sospensivo, in considerazione dell'avvenuta formale deduzione del diritto controverso nel quadro di un contraddittorio processuale pienamente costituito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)