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Sez. 3, Sentenza n. 1733 del 16/04/1997 Cc. (dep. 23/05/1997) Rv. 208281 - 01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - CASI | Avviso della data fissata per l'udienza del Tribunale del riesame - Notificazione all'indagato straniero che non conosce la lingua italiana - Necessità di traduzione - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208281-01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - CASI

Nel caso dell'omessa traduzione nella lingua dell'indagato dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale non può ritenersi violato alcuno dei diritti indicati nell'art. 143 cod.proc.pen. (Nomina dell'interprete): non può, innanzitutto, ritenersi violato il diritto di comprendere l'accusa formulata, perché detto avviso non contiene "ex lege" l'indicazione del fatto e delle norme che si assumono violate; nemmeno, inoltre, potrebbe ritenersi violato il diritto dell'indagato di seguire il compimento degli atti cui partecipa, essendo evidente che la norma si riferisce, in questa parte, allo svolgimento di atti processuali (quali, ad esempio, l'interrogatorio, le varie udienze e l'intero dibattimento), ai quali l'indagato o imputato partecipa e per i quali è assicurata la presenza dell'interprete. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza di riesame, la S.C. ha osservato che la tesi difensiva non è fondata neppure con riferimento all'argomentazione che l'indagato non sarebbe stato posto in grado di esercitare la facoltà, riconosciutagli dalla legge, di rendere dichiarazioni al magistrato di sorveglianza o addirittura di richiedere di essere presente all'udienza, poiché tali facoltà discendono dal combinato disposto degli artt. 309, comma 8, e 127, comma 3, cod.proc.pen., che, essendo disposizioni di legge, devono essere obbligatoriamente conosciute, indipendentemente dall'inserimento del relativo avvertimento, peraltro non previsto da alcuna norma, nell'avviso di fissazione dell'udienza camerale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)