Sez. 6, Sentenza n. 244 del 27/09/1994 Ud. (dep. 16/01/1995) Rv. 200633 - 01
Impugnazioni - Appello - Atti preliminari al giudizio - Decreto di citazione - In genere | Decisione in camera di consiglio - Avvertimento all'imputato della facoltà di comparire - Necessità - Esclusione - Imputato che non conosca la lingua italiana - Necessità dell'avvertimento nella sua madre lingua - Esclusione - "Ratio".
Impugnazioni - Appello - Atti preliminari al giudizio - Decreto di citazione - In genere
Pure a seguito della sentenza costituzionale n. 10 del 1993, agli imputati che non conoscono la lingua italiana non va fatto alcun avvertimento della loro facoltà di comparire all'udienza per l'appello in camera di consiglio con atto tradotto nella loro madre lingua. È ciò perché di tale avvertimento non è prevista l'inclusione nel decreto di citazione evincendosi la possibilità di comparire all'udienza camerale dal combinato disposto degli artt. 599, primo comma e 127 cod. proc. pen.. Essendo, dunque, la detta facoltà prevista da disposizioni di legge, queste, prescindendo dalla conoscenza, sono obbligatorie, cosicché lo stesso imputato italiano che riceve la notifica del decreto di citazione, al pari dello straniero che lo riceva nella sua lingua o in un lingua per lui comprensibile, non sarebbe in condizione, per effetto della sola notifica, di essere informato di tale facoltà. (V. Corte costituzionale, sentenza n. 10 del 1993).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 601
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)