Sez. 1, Sentenza n. 3706 del 22/06/1998 Cc. (dep. 10/08/1998) Rv. 211300 - 01
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Avviso dell'udienza camerale all'indagato istante in riesame - Necessità - Esclusione.
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
Non può ritenersi violata la disposizione dell'art. 143 cod. proc. pen. nel caso di omessa traduzione dell'avviso di udienza camerale all'indagato, sia perché detto avviso non contiene "ex lege" l'enunciazione del fatto contestato e l'indicazione delle norme che si assumono violate, di guisa che non può ritenersi violato il diritto dell'indagato di poter comprendere l'accusa, sia perché la mancata traduzione dell'avviso non impedisce all'indagato di seguire il compimento degli atti ai quali intende partecipare. Inoltre, il diritto dell'indagato di presenziare all'udienza e rendere dichiarazioni al magistrato di sorveglianza non può ritenersi leso dalla mancata traduzione dell'avviso di udienza, trattandosi di diritto che discende direttamente dall'applicazione degli artt. 127, comma terzo, e 309, comma ottavo, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)